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Torna a Tivoli la liberalizzazione degli orari per il commercio, i servizi alla persona e ristorazione e similari

Tivoli – Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti ha firmato l’ordinanza con cui viene ripristinata, superando le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, la liberalizzazione degli orari per tutte le attività commerciali, le attività inerenti ai servizi alla persona e per quelle dei servizi di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Vengono, dunque, revocate le ordinanze sindacali 227 e 232 e, a partire da oggi (e salvo nuove disposizioni), gli esercenti potranno fissare gli orari liberamente, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’utenza previsto dalla normativa vigente.

L’ordinanza permette, così, di superare le restrizioni che l’emergenza aveva imposto per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. L’andamento della situazione epidemiologica del territorio del Comune di Tivoli si attesta, allo stato attuale, su un livello di progressivo calo, come anche in Italia, ma l’attenzione deve restare massima sia perché la pandemia a livello mondiale non accenna a rallentare, sia perché i vari casi di nuovi focolai in Italia e all’estero dimostrano che il nuovo Coronavirus non ha perso la sua potenza infettiva. Dunque, si procede sulla strada della ripresa del tessuto economico e sociale del territorio tiburtino, ma con l’auspicio che tutti – cittadini clienti e cittadini titolari delle attività – continuino a tenere a mente il costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, rispettando gli uni le buone prassi di distanziamento tra persone e utilizzo delle mascherine; gli altri l’adozione di tutte le misure e di tutti protocolli anti Covid-19 previsti a vario livello.

Restano invariate le disposizioni sulla regolamentazione degli orari dei pubblici trattenimenti e delle occupazioni di suolo pubblico e aree private per cui:

–          i pubblici trattenimenti e le attività musicali o di riproduzione sonora possono svolgersi, per l’intero anno, sulle aree pubbliche e private antistanti gli esercizi di somministrazione lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 19 alle 23,30;

–          venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte e mezza.

Inoltre, le occupazioni sul suolo pubblico o spazio privato che comportino la permanenza degli avventori nelle aree antistanti le attività di somministrazione, gelaterie, pizzerie e altre attività equiparate devono cessare alle 23 nel periodo invernale e all’una in quello estivo. Gli esercenti sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a impedire la propagazione esterna di suoni e rumori oltre i limiti orari indicati.