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Nell’Italia ferma dal Covid in ripartenza gli accertamenti fiscali, Giampiero Stuppia (Flexad): “previsto incremento dei contenziosi”

Roma – Siamo in piena emergenza ed in prossimità di transitare dalla fase restrittiva 1 a quella leggermente meno restrittiva 2. I rapporti tra contribuenti e fisco non sono stati mai tanto tesi come in questo momento. Incertezze, dubbi da divario burocratico e sociale che si accentua sempre di più con il trascorrere del tempo. Un tema sul quale è bene approfondire ed abbiamo rivolto questa domanda-intervista all’Avvocato Giampiero Stuppia  dello Studio  Flexad  di Roma che esaurientemente e con sintesi chiarisce: 

D.  Avvocato, ritiene che l’attuale emergenza Covid 19  possa far aumentare a dismisura il livello dei contenziosi tributari rispetto alla media attuale?

La situazione emergenziale incide pesantemente, come per tutti glia altri settori, anche sul  versante del contenzioso tributario. Le problematiche sottese al contenzioso tributario sono un tema delicatissimo che investe principi di ordine costituzionale che non possono certamente essere ignorati dalle parti coinvolte (si pensi ad esempio al diritto alla pubblica udienza nella quale si sviluppa un contradditorio tra contribuente ed ufficio).Come accade poi nella legislazione emergenziale le disposizioni emanate hanno creato dubbi e problemi interpretativi ed è stato necessario fare una certa chiarezza sulle disposizioni di carattere processuale emanate con il Decreto legge N.18/2020 con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e la Circolare 6/2020.

Tentando di semplificare questione tecnica può affermarsi che l’art. 83, c. 1, del Cura Italia, ha prima disposto che “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, ed ai sensi del c. 21 dell’articolo 83, le disposizioni dello stesso articolo, sono state estese anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.Successivamente l’art. 36, c.1, del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”), ha esteso la sospensione sino al prossimo 11 maggio.

Quanto sopra ha determinato la  sospensione delle udienze già fissate nell’intervallo temporale tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 che sono state e/o saranno rinviate d’ufficio, mentre i ricorsi che dovevano essere attivati nel detto periodo – attesa la sospensione dei termini – saranno certamente proposti in un momento successivo.Purtroppo questa situazione prevedibilmente aggraverà i ritardi del sistema processuale già evidenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria. Non parlerei di aumento dei contenziosi tributari a causa dell’emergenza piuttosto di un ulteriore appesantimento dei sistema processuale in quanto il rinvio di procedimenti già pendenti con contestuale avvio di nuovi procedimenti dopo l’11 maggio avrà l’effetto di aggravare la tempistica per la definizione stessa dei contenziosi con dilatamento dei tempi certamente lesivi dei diritti degli interessati.

I Giudizi che potranno essere attivati successivamente al periodo di sospensione, a causa dell’emergenza, riguardano ipotesi non riferite al periodo in questione. E’ prevedibile che le difficoltà di un’economia che si accinge ad affrontare una crisi di dimensioni eccezionali potrà generare, se non nell’immediato, ipotesi di conflittualità anche processuale tra cittadino ed AE , anche atteso che, dalle notizie di stampa, si apprende che gli Uffici si accingono ad attivare procedure di accertamento per milioni di contribuenti.”