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Vicovaro torna al voto, De Simone: “Ha vinto la legalità”

Vicovaro – “Cari concittadini, si è finalmente concluso l’iter della giustizia amministrativa sulle elezioni comunali del 2024. ” Con queste parole l’ex sindaco di Vicovaro Fiorenzo De Simone ed attuale consigliere capo dell’opposizione ha annunciato sui social l’esito del ricorso al consiglio di stato presentato dalla sua lista.
“Con sentenza n. 5814 del 4 luglio 2025, – spiega De Simone – la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Lista n. 2 “Vicovaro, Insieme! – con De Simone Sindaco”, assistiti dagli Avv.ti Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, coadiuvati dal dott. Emilio Di Marziantonio, annullando le elezioni amministrative del Comune di Vicovaro svoltesi l’8 e 9 giugno 2024.
Il Collegio ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio n. 21217/2024, a fronte delle gravi irregolarità riscontrate nella fase di presentazione della lista “Nello Crielesi Sindaco – per Vicovaro”, risultata vincitrice alle urne con un margine di soli 66 voti.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto condivisibile l’intero impianto argomentativo degli appellanti, i quali avevano rilevato che i moduli contenenti le firme di sostegno alla lista vincente erano costituiti da fogli sciolti, privi di elementi formali di congiunzione (timbri, firme, numerazione progressiva, ecc.) e sprovvisti dell’indicazione del simbolo di lista e dei nominativi dei candidati. Tale difetto ha reso impossibile accertare che i sottoscrittori fossero effettivamente consapevoli del contenuto della lista che stavano sostenendo.
La sentenza esclude espressamente la possibilità di sanare irregolarità tanto gravi mediante il ricorso al principio di strumentalità delle forme. Tale principio – erroneamente applicato dal TAR – può operare solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, che nel caso di specie non ricorrono. Al contrario, il Collegio ha ravvisato una violazione “flagrante” delle prescrizioni imposte dall’art. 28 del d.P.R. n. 570/1960.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, in materia elettorale, le forme non sono meri formalismi, ma presidi di legalità e garanzia della volontà elettorale. La Commissione elettorale deve poter accertare in modo “inequivoco” che le sottoscrizioni siano riferibili a quella specifica lista e ai relativi candidati, sulla base di elementi documentali oggettivi, anteriori e contestuali alla raccolta delle firme, e non tramite valutazioni postume, elementi indiziari o dichiarazioni acquisite successivamente.
Il Collegio ha infine evidenziato come i requisiti imposti dalla normativa siano adempimenti semplici, di immediata e agevole osservanza, la cui omissione – benché in apparenza modesta – inficia irrimediabilmente la validità della procedura, impedendo di ritenere dimostrata la consapevole adesione degli elettori alla lista presentata.
In conseguenza dell’annullamento delle operazioni elettorali, la sentenza comporta la decadenza del sindaco proclamato eletto, Nello Crielesi, e dell’intero Consiglio Comunale, nonché l’obbligo, in capo all’amministrazione competente, di procedere alla rinnovazione integrale delle elezioni. A tal fine, la Prefettura competente provvederà alla nomina di un commissario e all’indizione di nuove consultazioni elettorali.
Un esito – conclude De Simone – che dimostra indiscutibilmente la fondatezza degli elementi da noi rilevati e alla base delle nostre azioni. Azioni non certo campate per aria – come più di qualcuno ha tentato di far credere accusandoci di attaccamento alla poltrona – perché convinti che il rispetto delle norme che garantiscono la correttezza delle competizioni elettorali non possa essere relegato a una pura formalità.”