VICOVARO – La compagine Vicovaro INsieme, cittadini per l’alternativa nel merito degli accadimenti di politica locale ha diramato il seguente comunicato sui social media: “Cari concittadini, nonostante il Consiglio di Stato abbia chiarito ogni dubbio sulla vicenda, c’è ancora chi tenta di rovesciare l’ordine degli eventi, attribuendo responsabilità a chi, invece, non ne ha mai avute per semplice previsione di legge.
Come sempre fatto finora, accompagneremo il testo con riferimenti normativi e documenti ove fosse necessario.
Dovrebbe essere chiaro a tutti, oramai, che l’atto di presentazione delle liste elettorali, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, è disciplinato dagli ultimi due commi dell’art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 – “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
Il comma 8 statuisce che «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».
Mentre il successivo comma 9 sancisce che «Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale».
Si evince chiaramente che l’Ufficio preposto per legge a ricevere la presentazione delle candidature è quello del Segretario Comunale. Il Segretario Comunale, infatti, non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l’ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.
Non vi è alcun obbligo in capo al Segretario Comunale di controllare la regolarità della documentazione presentata. È, tuttavia, raccomandabile che non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.
Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla “Commissione elettorale circondariale competente”, unico organo cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti. Questo, per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è stabilito dagli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 570/1960 anzi citato.
La Commissione elettorale circondariale e le relative Sottocommissioni da essa dipendenti sono disciplinate, inoltre, dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – “Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.
Tutte le disposizioni di legge in materia sono state raccolte e riportate nelle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 2024”, emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali (in foto).
Per completezza di informazione, la commissione elettorale “comunale” (che non va confusa con quella “circondariale”), organo comunale composto dal Sindaco e da tre Consiglieri effettivi e tre supplenti, ha il compito principale di gestire il processo elettorale a livello comunale, assicurando la regolarità e la trasparenza delle operazioni di voto.
È disciplinata dagli artt. 12 e ss. del d.P.R. n. 223/1967 anzi citato, e tra i suoi compiti principali vi sono quello di provvedere alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nonché quello di provvedere alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.
Nel caso di Vicovaro, pertanto, l’unico organo cui spettava per legge il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti era la “Sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli”.