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Trasporto pubblico in Abruzzo, al via le nuove regole

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n 40 contenente le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative il contenimento della diffusione del covid-19 nel trasporto pubblico.

È consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata avverso l’infezione da COVID- 19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei  passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto  pubblico locale ed extraurbano non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione  dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a  sedere.

Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto  pubblico locale.

La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente perdurando, secondo i parametri  prescritti dalla vigente normativa, l’inserimento della regione Abruzzo come zona bianca o gialla.

In caso di trasporto che interessa la Regione Abruzzo e altra regione contigua in zona arancione o  rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tale regione a rischio più elevato.


Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di  altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione  consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.


Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre  il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio  della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal  CTS.

Misure di carattere generale per i responsabili del trasporto pubblico.

Sussiste l’obbligo di:


a) adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi
al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la
stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti,
dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante
il trasporto medesimo.


b) installare appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente
detersione delle mani;


c) vendere, ove possibile, i biglietti con sistemi telematici;


d) prevedere che il personale viaggiante, compreso il personale che ha rapporti con il pubblico,
per i quali la distanza di 1 mt dall’utenza non sia possibile, deve utilizzare gli appositi
dispositivi di protezione individuale previsti da Protocollo ad eccezione nel caso in cui sia
realizzabile l’installazione di separatori di posizione;


e) predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di
cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza, con la prescrizione
che il mancato rispetto potrebbe contemplare l’interruzione momentanea del servizio per
motivi di sicurezza sanitaria;


f) distribuire ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto
guida;


g) autorizzare l’operatore di esercizio, in caso di raggiungimento del numero massimo di
passeggeri a bordo degli autobus, a rifiutare l’accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso
dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un
servizio di rinforzo;


h) Il distanziamento interpersonale non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono  nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti  interpersonali stabili, Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione  del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità: (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e  collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti).

i) utilizzare, nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori  previste dalle disposizioni del Protocollo, i dispositivi di protezione individuale. In  subordine dovranno essere usati separatori di posizione.

j) dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di  controllo etc.) di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;


k) installare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti, a cura dei  gestori di dette aree, dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;


l) sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere  installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;


m) adozione da parte del gestore delle stazioni, autostazioni, degli aeroporti e dei porti di  misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare  ogni possibile occasione di contatto negli spostamenti all’interno delle medesime aree, ivi comprese quelle destinate alla sosta dei passeggeri, garantendo il rispetto della distanza  interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e
i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non  vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere  predisposta un’adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.


n) Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e  distributori di dispositivi di sicurezza.


o) Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia  accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.


p) i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo  di protezione individuale di livello superiore;


q) la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati;


r) negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall’altra porta, ove  possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano  stati installati appositi separatori protettivi dell’area di guida;


s) vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale,  anche con un’eventuale apertura differenziata delle porte;


t) per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini; ove  possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;


u) adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di  passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;


v) graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante  l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;


w) graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle  prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase  di riavvio, prioritariamente a terra.


x) ai sensi del comma 818, art.1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare che  l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di  contenimento della diffusione del COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 12-bis del  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le aziende di  trasporto possono conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di  utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e  di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;

y) ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e  informazione dell’utenza;

Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.


Sussistono le seguenti prescrizioni in capo agli utenti del trasporto pubblico:


a) divieto dell’uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e
riconducibili all’affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite,
raffreddore);


b) usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro
dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche
all’aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;


c) acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;


d) nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.


e) seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate
mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando
assembramenti, ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore;


f) utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la
distanza di sicurezza di un metro;


g) sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri
occupanti.


h) evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;


i) negli spazi di attesa e sui mezzi indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di
protezione individuale di livello superiore;


j) indossare a bordo dei mezzi una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione
individuale di livello superiore;


a) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all’affezione da
Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo
all’autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull’eventuale
modalità di trasbordo dai relativi mezzi.


b) al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre,
congiuntivite), è richiesto, nelle more dell’eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad
una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione
temporanea di questi ultimi, qualora disponibili.


c) negli spazi adibiti a fermata, l’utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il
distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi
nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell’epidemia.

Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario.


È, inoltre, fatto obbligo delle aziende di trasporto pubblico accertare, prima dell’inizio di ogni turno
lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che
lo stesso, durante lo svolgimento del turno di lavoro, utilizzi i dispositivi di protezione individuale
COVID-19 (mascherine chirurgiche e/o di comunità).


Ai fini del controllo della temperatura, di cui al comma precedente, da parte del datore di lavoro
l’accertamento avviene tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscono
lavoratori ad inizio turno – ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi – che non
siano all’aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter
custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura, mentre in tutti gli altri casi
l’accertamento della temperatura può avvenire attraverso l’acquisizione da parte dell’azienda di
autocertificazione del dipendente a condizione che lo stesso rilevi la propria temperatura non oltre
60 minuti antecedenti l’inizio dell’orario di lavoro.


I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono:


a) mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di
garantire il distanziamento interpersonale dai passeggeri;


b) contrassegnare sui mezzi i posti che eventualmente non possono essere occupati con un
marker;


c) installare, ove possibile, apparati per l’acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando
con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte
al giorno.


d) predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di
necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;


e) attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i
servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti
informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;


f) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi abbiano presentato sintomi riconducibili
all’affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), attivare le procedure di
eventuale trasbordo; al termine del servizio, il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata
sanificazione.

Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario.


I gestori di servizi di trasporto ferroviario devono provvedere ad informare la clientela attraverso i
canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:


 misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità
sanitarie;


 notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;


 incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;

Inoltre, nelle stazioni si deve provvedere a:


a) la gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie, prevedendo, ove possibile, una netta
separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;

b) adottare interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi
della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;


c) prevedere percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in
modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;


d) igienizzare e disinfettare su base quotidiana e sanificare periodicamente gli spazi comuni
delle stazioni;


e) installare dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri;


f) regolamentare l’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato
distanziamento tra gli utenti;


g) diffondere annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme,
invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;


h) garantire l’uso obbligatorio di mascherine per gli addetti in stazione;


i) limitare l’utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di  distanziamento;


j) raccomandare controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di
passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;

A bordo treno, si deve provvedere a:


a) posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
b) sanificare sistematicamente con frequenza non inferiore alla giornaliera;
c) garantire l’uso obbligatorio di mascherine per gli addetti e delle mascherine per gli utenti;
d) potenziare i servizi di igiene e decoro;
e) prevedere flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile,
pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti
in corrispondenza delle porte;
f) applicare marker sui sedili eventualmente non utilizzabili;
g) in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da
Covid- 19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie
devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di
salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il
treno per procedere ad un intervento;
h) al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19
(tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri,
qualora possibile.
Nei casi di cui punto precedente, l’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione
specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di
esercizio.


TAXI E NCC FINO A 9 POSTI:


1) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
2) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;

3) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile
posteriore più di due passeggeri,
4) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che
non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità
abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che
condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre
autocertificata dall’interessato.


SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA

 

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-
19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso, nel limite della capienza massima
dell’80% dei posti consentiti, a:
a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in
modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari,
orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti  esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del  Ministero della salute.


I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di  trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi  COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il  controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra la Regione  Abruzzo e regioni limitrofe si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi  di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un  dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l’applicazione del medesimo coefficiente  di riempimento.

Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:


• la misurazione della temperatura dei passeggeri all’atto della salita a bordo con divieto di accesso
in caso di temperatura superiore a 37,5° C;


• l’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei
medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;


• l’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di
comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;

• l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello
superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per
periodi superiori.


SETTORE DEL TRASPORTO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)


Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei sistemi di trasporto pubblico regionale  a mezzo di impianti a fune, come definiti dalla L.R. n.24/05, deve farsi riferimento alle misure, che  con la presente Ordinanza vengono recepite integralmente, previste per detti specifici settori  nell’allegato alla Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO  DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021.



SETTORE TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E PORTUALE E FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)


Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei settori trasporto aereo, trasporto  marittimo e portuale e del trasporto funiviario (funivie e seggiovie) deve farsi riferimento alle  misure, che con la presente Ordinanza vengono recepite integralmente, previste per detti specifici  settori nell’allegato alla Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto  2021.

 

 

L’ordinanza integrale:

opgr 40 del 6_9_21