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Tar Lazio: inammissibile il ricorso contro l’obbligo di green pass nelle scuole

Roma – Con decreto monocratico del 24 agosto, il Presidente della prima sezione del Tar Lazio ha respinto la domanda di provvedimento cautelare d’urgenza promossa contro l’introduzione dell’obbligatorietà del Green pass in ambito scolastico ed universitario.

Con l’art.1 comma 6 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto legge n.52/2021, convertito in legge n.87/2021, è stato infatti previsto che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la “certificazione verde COVID-19”.

Con ricorso depositato innanzi al Tar Lazio, alcuni ricorrenti hanno tuttavia ritenuto di contestare la legittimità di detta disposizione, chiedendo tuttavia l’annullamento, non già degli atti amministrativi applicativi, bensì direttamente delle disposizioni – di natura legislativa – di cui al decreto legge del 6 agosto scorso, chiedendone l’immediata sospensione in via cautelare urgente al presidente del Tribunale amministrativo del Lazio.

Tuttavia, con decreto di ieri 24 agosto, il Presidente della prima sezione del Tar Lazio non ha potuto fare altro che respingere la domanda a fronte della palese inammissibilità del ricorso.

È più che noto infatti, che nel nostro ordinamento giuridico è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo solo per chiedere l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti hanno impugnato non già gli atti amministrativi applicativi delle disposizioni del decreto legge, peraltro ancora non emanati, bensì hanno chiesto in via diretta – ed esclusiva – l’annullamento dello stesso decreto legge, nonostante il nostro ordinamento riservi alla Consulta il sindacato sugli atti legislativi sotto il profilo della conformità alla Costituzione stessa.

Il Presidente del Tar Lazio non ha potuto far altro che rilevare l’inammissibilità del ricorso stante la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, considerato che nel nostro ordinamento non è prevista l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge.

Solo l’impugnazione contestuale degli atti amministrativi – eventualmente anche di carattere generale – applicativi del decreto legge 111/2021, potrebbe infatti determinare l’ammissibilità di un ricorso e consentire – se del caso – di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al decreto legge che ne costituisce la base normativa.

 

L’estratto per riassunto della sentenza: 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio prima sezione  ha rigettato il ricorso contro il Governo relativamente alla richiesta di annullamento circa l’obbligo di green pass

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8390 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppina Caterino, Massimiliano Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento e la disapplicazione

previa sospensione dell’efficacia, anche in via monocratica

dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 che aggiunge l’art. 9–ter al decreto legge n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

di tutte le disposizioni attuative, degli atti preordinati, connessi e conseguenti, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo – segnatamente il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 – nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”;

Considerato che è prevista l’entrata in vigore di tali disposizioni a decorrere dall’1 settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, mentre la prima camera di consiglio utile, tenuto conto delle date di notifica e di deposito del ricorso, è quella del 6 ottobre 2021;

Considerato, tuttavia, che la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario;

Considerata, altresì, l’assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte;

Considerato che avverso eventuali successivi atti con i quali viene data applicazione alle contestate previsioni normative, lesive delle posizioni dei privati, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare;

Considerato che la palese inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati;

Considerato che la ricordata assenza dell’impugnazione di atti che diano concreta applicazione delle contrastate previsioni preclude di accedere anche alla richiesta di una eventuale disapplicazione delle stesse per le ipotesi di contrasto con il diritto eurounitario.

 

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 6 ottobre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 agosto 2021.