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Nuova ordinanza della Regione Lazio, ulteriori allentamenti per la fase 2

Ecco cosa si può fare:

Roma – E’ stata promulgata ieri  sera la nuova ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 che di fatto si riferisce a:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Per riassumere dunque:

📌 Sono subito consentite:

 l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi);

 l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.

📌 Dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

 palestre e piscine;

 l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;

 fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

📌 A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:

 le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

 le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;

 campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.