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Giro di vite a Subiaco: inasprite multe per somministrazione alcolici a minori

SUBIACO – Il Comune di Subiaco ha emesso una ordinanza in materia di emissioni sonore e di somministrazioni di bevande e alimenti. Si inasprisce il regime sanzionatorio in caso di vendita di bevande alcoliche su minori di anni 16 e 18.
Questa la sintesi:
1. L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, è stabilito dal lunedì alla domenica alle ore 2:00.
2. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino
3. E’ fatto divieto salvo specifica autorizzazione, dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all’esterno dei locali.
Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2022 l’emissione sonore all’esterno sono ammesse sino alle ore 01:00.
4. E’ fatto divieto salvo specifica autorizzazione dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale se privo di impianto di insonorizzazione acustica l’emissione di musica all’interno dei locali. Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2022 l’emissione sonore all’interno dei locali sono ammesse sino alle ore 01:00.
5. E’ fatto divieto, salvo specifica autorizzazione, a chiunque di utilizzare su strada e luoghi pubblici o aperti al pubblico amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 24
6. E’ fatto divieto a chiunque dalle ore 24 alle ore 05:00 di utilizzare mezzi meccanici a emissione sonora su strade o in luogo pubblico o aperto pubblico.
7. Ai titolari o gestori di pubblici esercizi o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 05:00; agli stessi è consentita la somministrazione fino all’orario di chiusura di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza.
8. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno di locali autorizzati.