Roma – Con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025, firmata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) nonché con l’articolo 6, comma 2-bis, del Dl n.19/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n.60/2025. La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024 Il documento di prassi in commento ricorda che la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti è contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, che, fino al 31 dicembre 2024, dispone: che i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo degli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Dls n.285/1992 (codice della strada), motocicli e ciclomotori, di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificano nella misura del 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio – desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – al netto degli ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La medesima disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una più elevata emissione di anidride carbonica che resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (cfr. articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020). La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025 (articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2025) L’articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2025 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la citata lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir. Per effetto di tale “sostituzione”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nel citato articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti: siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina l’Agenzia precisa – in linea con quanto già affermato nella risoluzione n. 46/E del 2020 – che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo. Ne consegue che, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025». Peraltro, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025. Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Infine, l’Agenzia puntualizza che la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir – come modificata dalla legga di bilancio 2025 – si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente. La disciplina transitoria e il nuovo comma 48-bis Al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, l’articolo 6, comma 2-bis, del Dl n. 19/2025, introduce una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della legge di bilancio 2025. Nello specifico, il citato articolo 6, comma 2-bis, del Dl n. 19/2025 inserisce, dopo il comma 48, il comma 48-bis, il quale dispone che «resta ferma» l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025». Al riguardo, la circolare in commento chiarisce, anche attraverso alcuni esempi illustrativi, che: considerato che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del contratto di assegnazione, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica – fino alla naturale scadenza degli stessi – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Resta ferma la necessità che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto. Un interessante chiarimento riguarda l’ipotesi in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024 – in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 – rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate. In questo caso, la circolare chiarisce che trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025. La proroga del contratto e la riassegnazione del veicolo Il documento di prassi in commento affronta anche la questione della proroga del contratto e di riassegnazione del veicolo. Nel primo caso, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti. Viceversa, in caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo. Da ultimo, la circolare precisa che, al di fuori delle ipotesi nella medesima illustrate, trova applicazione il criterio generale del valore normale, di cui all’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir.