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Carsoli, la forza dell’esempio sul problema deiezioni canine!

Carsoli – Deiezioni canine ovunque. Non c’è marciapiede che ritualmente ogni giorno, e più volte al giorno non sia teatro di schifo puro. Lo spettacolo è indecoroso, nei pressi di abitazioni, negozi, ovunque. Chi detiene l’amico dell’uomo dovrebbe essere anche amico dell’ambiente, del posto in cui egli vive, e dove vivono gli altri. Non si può assistere ad uno scempio quotidiano di questa portata. Ovviamente il lascito dei bisogni del cane, dovrebbe seguire alcune accortezze, fastidiose per molti, ma senso civico per altri, forse troppo pochi. Ma non si tratta solo di senso civico, lasciare cacche ovunque è un reato penale disciplinato dal codice.

Nella foto a corredo dove c’è il NO.  la zona di Piazza Corradino i cui marciapiedi vanno percorsi a slalom per le cacche, secche e fresche di tutte le consistenze.
Sempre nella foto dove c’è il SI: un marciapiede di via Roma, nei pressi della passeggiata verso la zona commerciale. Qui si nota il presidente del centro sociale “Diversamente giovani” Mario Savoia, che mentre passeggia con il suo cagnolino, si ferma con i guanti e sacchetto all’uopo predisposto e raccoglie la deiezione. Si adempie a ciò che dovrebbe essere la normalità e che invece costituisce l’eccezione. Ovvio non bisogna generalizzare, ci sono molte persone accorte e civili che osservano questa modalità di rispetto.

 

Ma vediamo cosa si rischierebbe a non rimuovere le feci dalla strada?
In realtà non raccogliere la cacca del proprio cane da terra potrebbe portare a delle conseguenze molto gravi, tra cui una multa salata o addirittura l’arresto.

COSA DICE LA LEGGE!
Il codice penale punisce il padrone disattento che non raccoglie le feci del proprio animale e le lascia in luogo pubblico come marciapiedi, strade, androni o muri dei palazzi ecc.
Nello specifico, l’art. 639 c.p. stabilisce che: ”Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103 ”.

La pena si fa decisamente più severa se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, come auto, taxi o autobus. In questi casi, il secondo comma dell’art. 639 c.p. prevede la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro .
Nei casi di recidiva, ossia se si commette più volte il fatto, per le ipotesi di cui al secondo comma, la pena prevista è quella della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.