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Assistenza fiscale in Caf e Patronati; il commercialista Lamberto Mattei: “in arrivo pesanti sanzioni per i visti infedeli”

Roma – Importanti novità sono arrivate nel settore dei Caf e professionisti che si occupano di assistenza fiscale. Con il D.L. 4/2019 (convertito con la L. 26/2019), oltre alle disposizioni su “reddito di cittadinanza” e “quota 100”, contiene anche alcune norme di natura fiscale. Tra queste ultime vi sono quelle relative al nuovo regime sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Novità interessano Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale. Un tema sul quale lo staff del commercialista Lamberto Mattei ha disposto un approndimento cognitivo che ha suscitato un grande interesse. Molte, infatti sono i casi in cui visti di conformità emessi dai Caf e Patronati incorrevano in caso di infedeltà in sanzioni amministrative. Specialmente sul fronte dei 730 i rincari delle sanzioni vanno riferiti ad una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.

La normativa previgente, invece  stabiliva che, salva la presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.

In secondo luogo, si stabilisce che, qualora l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale (o il professionista) può trasmettere una dichiarazione rettificativa, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazionedei dati relativi alla rettifica. Al ricorrere di questa ipotesi, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta riscontrata) può essere ridotta facendo ricorso al ricorso all’istituto del ravvedimento.

Si prevede, inoltre, che le sanzioni appena descritte non possono essere maggiorate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, vale a dire con l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.