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Caso sede CAM Avezzano, nessun danno erariale di ex amministratori: la Corte dei conti respinge accuse della Procura

SONO STATI TUTTI ASSOLTI

Avezzano – Si conclude dopo quasi dieci anni il contenzioso su ciò che si è rivelata presunta responsabilità erariale che ha coinvolto ex amministratori e sindaci del Consorzio Acquedottistico Marsicano spa (CAM) in carica tra il 2006 e il 2017. La Corte dei Conti infatti ha respinto le richieste avanzate dalla Procura contabile, stabilendo che il Consorzio dovrà farsi carico delle spese processuali sostenute dai convenuti in relazione all’acquisto, risalente al 2007, dell’immobile di via Caruscino destinato a sede operativa.

Nel procedimento erano stati chiamati a rispondere Gianfranco Tedeschi, Pasqualino Tarquini, Ettore Scatena, Danilo Lucangeli, Berardino Franchi, Pasqualino Di Cristofano, Fabio Coglitore, Antonio Lombardi e Mariano Santomaggio. Le accuse facevano riferimento a ipotesi di mala gestio che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbero inciso pesantemente sull’indebitamento del CAM attraverso la scelta di acquistare e ristrutturare la nuova sede. Con la decisione odierna, tutti sono stati sollevati dalle richieste di risarcimento.

La vicenda giudiziaria aveva preso avvio davanti al Tribunale delle Imprese dell’Aquila, che si era però dichiarato incompetente per materia in ragione della natura “in house” della società, trasmettendo gli atti alla magistratura contabile. La Procura regionale aveva quindi riassunto il giudizio chiedendo risarcimenti per oltre 900 mila euro, ipotizzando un occultamento doloso dell’operazione immobiliare e una lievitazione artificiosa dei costi di ristrutturazione, affidati – secondo l’accusa – allo stesso soggetto venditore.

La Corte ha tuttavia escluso che nel caso di specie sia stato provato un comportamento volto a nascondere un danno erariale, chiarendo che l’occultamento doloso richiede condotte specifiche e ulteriori rispetto alla mera scelta gestionale contestata. Quanto ai lavori, i giudici hanno rilevato che i corrispettivi risultavano allineati ai valori di mercato e conformi al prezziario regionale vigente all’epoca.

Alla luce di tali valutazioni, il collegio ha respinto la domanda della Procura, escludendo sia il dolo o la colpa grave sia un adeguato nesso causale con il danno lamentato, e ha posto le spese di giudizio a carico del CAM. La sentenza è impugnabile nei termini di legge davanti alla Sezione giurisdizionale centrale di Roma.

Rimane aperto un secondo filone del procedimento, che coinvolge altri convenuti e richieste risarcitorie di ben altra entità – oltre dieci milioni di euro – per il quale è stata fissata udienza al 20 ottobre 2026.