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Occupazione abusiva immobili: con Dl sicurezza azioni veloci

Il reato di occupazione abusiva di un immobile destinato a domicilio altrui, introdotto dall’articolo 634-bis del codice penale, prevede una pena da due a sette anni di reclusione per chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa, occupa o detiene senza titolo un’abitazione altrui, o impedisce al legittimo proprietario o detentore di rientrarvi. Questo reato è procedibile a querela della persona offesa, tranne nei casi di violenza o minaccia a danno di persona incapace. 

Elementi costitutivi del reato:
    • Immobile destinato a domicilio altrui:
      L’immobile deve essere la dimora abituale della persona offesa, quindi non sono inclusi immobili commerciali o seconde case. 

  • Occupazione senza titolo:
    L’occupazione deve avvenire senza alcun diritto, come un contratto di locazione o un’autorizzazione del proprietario. 

  • Violenza o minaccia:
    Il reato è configurato quando l’occupazione avviene con violenza o minaccia, oppure impedendo il rientro del proprietario. 

  • Dolo:
    L’occupante deve essere consapevole di occupare senza titolo e di ledere il diritto altrui. 

Procedura per lo sgombero:
Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto una procedura d’urgenza per la reintegrazione nel possesso dell’immobile, che permette al proprietario di denunciare l’occupazione e ottenere lo sgombero rapido. La polizia giudiziaria, ricevuta la denuncia, deve svolgere accertamenti e, se necessario, procedere allo sgombero. 

Differenze con l’invasione di terreni ed edifici:
L’articolo 633 del codice penale punisce l’invasione di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, con lo scopo di occuparli o trarne profitto, con una pena da uno a tre anni di reclusione e una multa. L’art. 634-bis, invece, si concentra specificamente sull’occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio, con una pena più elevata e una procedura d’urgenza per lo sgombero.