ROMA – Il Tar Lazio ha respinto un ricorso contro il provvedimento con cui la Questura di Roma, lo scorso 23 gennaio, aveva respinto la richiesta di rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per l’attività di raccolta scommesse, a causa della “mancanza del titolo concessorio dei Monopoli dello Stato, necessario per il rilascio della licenza e l’assenza di agibilità dell’immobile prescelto”.
La ricorrente, riporta Agipronews, aveva sostenuto che “il mancato rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura di Roma si basa su presupposti normativi nazionali in contrasto con i principi del diritto primario dell’Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”. Il gestore che ha presentato ricorso ha sottolineato che la società opera verso l’Italia attraverso dei servizi prestati da operatori locali denominati “Centro Trasmissione Dati” (Ctd) che sono “imprenditori autonomi, contrattualmente vincolati, che offrono i propri servizi in locali aperti al pubblico che non esercitano, né organizzano, né gestiscono l’attività di scommessa, ma operano mettendo a disposizione dei clienti un collegamento telematico per la trasmissione dei dati inerenti la prenotazione della giocata”, motivo per cui, a detta della ricorrente, non servirebbe la concessione dei Monopoli per operare.
Il Tar del Lazio, nel respingere la richiesta di sospensione del rifiuto da parte della Questura di Roma, ha ricordato che senza concessione dell’Agenzia dei Monopoli, non si può ottenere il permesso per aprire un centro scommesse, in mancanza del quale “l’attività è illecita e costituisce reato”. Inoltre, si legge nell’ordinanza, la normativa italiana non va contro le leggi europee, ma serve per controllare il settore delle scommesse e impedire rischi come la criminalità. Infine, sottolinea il Tar, i centri come quello della ricorrente non possono presentare l’istanza se non hanno un legame diretto con un operatore autorizzato.