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Ordinanza “Anas” Dal 15 novembre al 23 aprile per ogni anno scatta l’obbligo dispositivi e mezzi invernali su autostrade A24-A25

ROMA – Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico, per tanto con l’Ordinanza n. 50/2022, per il parere favorevole del Responsabile ANAS Area Gestione Rete A24 e A25 e la Procura Speciale Rep. n. 86206/25107 del 05/08/2022 si ordina a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 e successivamente nel periodo che va dal 15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell’anno successivo che possono transitare sulla rete autostradale innanzi elencata e gestita da ANAS SpA, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio: – Autostrada A24 Roma – L’Aquila – Teramo (fra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Teramo Est/allacciamento SS80 entrambi compresi); – Autostrada A25 Torano – Pescara (fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi).

Nel periodo di vigenza dell’anzidetto obbligo, i ciclomotori a due ruote possono circolare solo in assenza
di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto dell’allora MIT, oggi MIMS, del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2; sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ӦNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto dell’allora MIT, oggi MIMS, 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo
su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motore. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l’istallazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della Direttiva MIT prot. RU\1580 – 16.01.2013. Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente (Regione Lazio o Abruzzo), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.